FAQ

Albi e Ruoli

E’ possibile trasmettere la Polizza di Assicurazione e i Formulari dopo la presentazione della SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività)?

 

La polizza assicurativa deve essere sempre allegata alla SCIA (art. 3 co. 5/bis legge 39/89), mentre i Formulari possono essere trasmessi anche successivamente ma, comunque, sempre prima  del loro utilizzo (art. 5 co. 4 Legge 39/89).

Quali sono i requisiti per poter iniziare l’attività di agente di commercio?

I requisiti sono indicati nel Modello SCIA Agenti di Commercio, in sintesi:

  • Assolvimento obbligo scolastico unitamente a:
  1. aver frequentato il corso di qualificazione professionale, riconosciuto dalle Regioni;
  2. pratica commerciale di almeno 24 mesi negli ultimi 5 anni precedenti l’inizio attività quale titolare, amministratore, collaboratore o dipendente (1^ o 2^ livello contratto       Commercio,  6^ o 7^ livello contratto Industria , con qualifica di addetto alle vendite e con regolare iscrizione alla gestione commercianti INPS;
  • titolo di studio abilitante indicato nel Modello “Ag.Comm.3Titoli  Studio Abilitanti”.
Si può presentare il Mandato di Rappresentanza dopo la presentazione della SCIA.

No, poiché la SCIA è una Segnalazione Certificata di Inizio Attività, è necessario possedere tutti i requisiti all’atto della presentazione della richiesta, quindi essere in possesso anche del Mandato.

Pur essendo residente nella Provincia di Avellino vivo fuori; vorrei sapere, quando si terranno i prossimi esami per Agenti di affari in mediazione? Quanto tempo prima sarò informato della data precisa?

Gli esami per “Aspiranti Agenti di affari in mediazione”, di norma, si tengono in due sessioni (la prima a          maggio/giugno mentre la seconda a novembre/dicembre); l’ammissione agli esami, con Raccomandata A/R, é inviata circa quindici giorni prima.

Bando Voucher Digitali I4.0 2020

Gli interventi devono riguardare almeno una tecnologia di cui all'elenco 1 dell'art. 2 e a questa può aggiungersi una tecnologia di cui all'elenco 2?

Si, come previsto dall'art. 2, comma 2 del bando gli ambiti tecnologici di innovazione digitale dovranno riguardare obbligatoriamente almeno una tecnologia dell'elenco 1 con l'eventuale aggiunta di una o più tecnologie dell'elenco 2.

Volendo presentare un progetto che prevede di mettere in rete più aziende del territorio, qual è la formula più idonea? È possibile creare un'ATI, oppure ogni azienda partecipante dovrebbe presentare una proposta che finanzi la propria quota parte?

Il bando non prevede specificatamente la possibilità di partecipare in rete da parte delle imprese e, quindi, non esiste una formula idonea. In ogni caso le aziende possono costruire un progetto unitario presentando differenti progettazioni singole che vanno tutte verso lo stesso obiettivo.

I servizi di consulenza, che devono rappresentare almeno il 50% delle spese ammissibili, devono essere complementari all’Elenco 1 e all’Elenco 2 oppure in sostituzione di uno di essi?

Come previsto dall'art. 7 del bando, i servizi di consulenza e formazione devono rappresentare almeno il 50% delle spese ammissibili, indipendentemente dall'ambito tecnologico a cui si riferiscono.

Il fornitore può eseguire più interventi?

Si, il bando non prevede limiti al riguardo.

Il Modulo E deve essere firmato digitalmente dal rappresentante legale dell'azienda fornitrice?

Il Modulo E deve essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentate della ditta fornitrice. eccezionalmente, in mancanza di firma digitale, può essere firmato in modo autografo dal fornitore, con allegato un documento di identità dello stessotitolare/rappresentante legale del fornitore.

Il preventivo presentato dall'Innovation manager può includere solo servizi di consulenza o anche fornitura di tecnologie avendo codici ateco coerenti con la tipologia di fornitura tecnologie?

Come indicato nella scheda di sintesi, ai fini del bando, l’impresa potrà avvalersi degli Innovation Manager per i servizi di consulenza e formazione. In relazione alle forniture di beni e servizi strumentali di cui all’art. 7 comma1, lett. b, non sono richiesti requisiti specifici, posto che l’attività dichiarata al Registro imprese sia coerente con quanto fornito.