Sabato 4 Febbraio 2023
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No, poiché la SCIA è una Segnalazione Certificata di Inizio Attività, è necessario possedere tutti i requisiti all’atto della presentazione della richiesta, quindi essere in possesso anche del Mandato.
Gli esami per “Aspiranti Agenti di affari in mediazione”, di norma, si tengono in due sessioni (la prima a maggio/giugno mentre la seconda a novembre/dicembre); l’ammissione agli esami, con Raccomandata A/R, é inviata circa quindici giorni prima.
La polizza assicurativa deve essere sempre allegata alla SCIA (art. 3 co. 5/bis legge 39/89), mentre i Formulari possono essere trasmessi anche successivamente ma, comunque, sempre prima del loro utilizzo (art. 5 co. 4 Legge 39/89).
I requisiti sono indicati nel Modello SCIA Agenti di Commercio, in sintesi:
Si, il bando prevede che possano essere considerate anche le spese sostenute a partire dal 1 Gennaio 2020, a condizione che siano coerenti con l’intervento progettuale proposto, inoltre la loro rendicontazione deve rispettare tutti i requisiti previsti nell’art. 13 comma 2 del bando. In tal caso in luogo dei preventivi si può presentare la fattura senza il bonifico che sarà viceversa trasmesso in sede di rendicontazione.
Il bando prescrive inoltre che su tutta la documentazione di spesa (fatture) esibita dovrà essere apposta, da parte del fornitore, la seguente dicitura: “Iniziativa cofinanziata dalla CCIAA di Avellino - Bando di concessione voucher digitali I4.0– Anno 2020”. Nel caso di fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2020 e precedenti la data della domanda di voucher la suddetta dicitura sarà prodotta mediante una dichiarazione di autocertificazione firmata dal titolare/legale rappresentante dell’impresa richiedente.
Si, i fornitori devono aver realizzato nell’ultimo triennio almeno tre attività per servizi di consulenza/formazione alle imprese nell’ambito delle tecnologie di cui all’art. 2, comma 2, Elenco 1 e/o Elenco 2. Tale caratteristica deve essere posseduta, alla data della presentazione della domanda di voucher dall’azienda fornitrice, indipendentemente dall’esperienza lavorativa dei suoi soci/dipendenti. Le professionalità interne saranno inserite nel curriculum aziendale che concorrerà alla valutazione del fornitore e del progetto presentato.
Si (continua FAQ successiva).
No, l’iscrizione all’elenco fornitori di tecnologie e servizi 4.0 della Camera di Commercio non è requisito di ammissibilità per la fornitura di beni e servizi di cui all’art. 6 comma 3 del bando.
L’intervento ammissibile deve essere ricompreso nell’ambito delle tecnologie di cui all’art. 2, comma 2, Elenco 1 e/o Elenco 2. Nel caso specifico il progetto si inserirebbe alla lettera p) dell’elenco 1, dove è prevista l’implementazione di sistemi di e-commerce e non di siti web vetrina: dunque è obbligatorio che si predisponga un sistema innovativo che preveda il completamento dell’acquisto del bene e/o servizio completamente online.
Si. La distribuzione delle spese ammissibili ipotizzata è conforme alle prescrizioni del bando.